Il 31 maggio 2017 è stata votata la fiducia alla Camera sulla cosiddetta Manovrina, all’interno della quale sono presenti degli articoli riguardanti le sanzioni per impianti fotovoltaici ed eolici incentivati in conto energia. Dopo l’atteggiamento incomprensibilmente “aggressivo” degli ultimi anni del GSE contro gli impianti a fonte rinnovabile incentivati, sembra che il Legislatore abbia deciso di intraprendere una linea più morbida. Nella Manovrina 2017 si tenta di evitare l’annullamento degli incentivi in conto energia (con conseguente default finanziario) degli impianti trovati inadempienti dal GSE. Sembrerebbe il primo atto di una “Sanatoria” di cui si vociferava da mesi, che cerca di tutelare gli investitori (e soprattutto l’ambiente) soprattutto che hanno commesso irregolarità di tipo documentale o procedurale.

Il nuovo emendamento alla Manovrina

Il 26 maggio 2017 è stata fatta una proposta emendativa (numero 57.055) pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni che interviene sull’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, con il fine di salvaguardare la produzione di energia da impianti fotovoltaici.

Il nuovo emendamento alla Manovrina prevede una decurtazione del 20% della tariffa incentivante per tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 3 kW, nei quali a seguito di controlli e verifiche siano risultati installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento. Tale taglio è applicato dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario dichiari, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo, la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento, la misura della sanzione verrebbe dimezzata (-10%).

Tali decurtazioni sono applicate nel caso in cui sia accertato dal GSE, attraverso documentazione idonea, che ci sia la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

Le altre modifiche proposte nel DL n. 50/2017 prevedono la possibilità per gli incapienti di cedere il credito fiscale da Ecobonus anche alle banche e agli intermediari finanziari, e l’introduzione della carbon tax come risoluzione anticipata degli incentivi per piccoli impianti fotovoltaici e mobilità sostenibile. Infine, un’altra proposta volta alle energie rinnovabili prevede la risoluzione anticipata delle convenzioni per il Conto Energia (21.02) per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 3 kW nei Comuni colpiti da eventi sismici ed oggetto di fusioni.

La Manovrina ha introdotto anche delle novità importanti per gli impianti eolici. Infatti, tutti quegli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ma che sono stati esclusi dall’accesso agli incentivi (di cui al D.M. 6 luglio 2012) per l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell’impianto, sono riammessi agli incentivi. Questo avviene a condizione che l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all’impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria (i casi più frequenti sono quelli in cui si era indicata come data del titolo autorizzativo la data di presentazione della DIA e non la data di consolidamento della DIA, ovvero 30 gg dopo la istanza).

DDL Concorrenza

Esiste un altro provvedimento, che sta attendendo l’approvazione finale in Camera, che prevede altre sanzioni meno severe per gli impianti con componenti non certificati. Anche questo DDL andrebbe ad integrare il comma 3 dell’articolo 42 del decreto 28/2011 su controlli e sanzioni in materia di incentivi. Il DDL Concorrenza prevede una decurtazione del 30% della tariffa incentivante per quegli impianti di potenza compresa tra 1 kW e 3 kW nei quali dopo verifica risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa.

Sentenza della Consulta

In merito alle sanzioni agli impianti ad energia rinnovabile con irregolarità si è espressa anche la Corte Costituzionale. In particolare la Consulta ha stabilito con la sentenza numero 51 del 2017, che le sanzioni, previste dal decreto legislativo 28/2011, non modulate in base all’entità delle violazioni commesse, sono illegittime perché non rispettano il principio di proporzionalità.

Cosa può fare Flo.Ren?

Lo staff di Flo.Ren è disponibile per valutare la rispondenza del vostro impianto per accedere a riduzione di sanzioni in caso di mancata certificazione dei componenti. È in grado di valutare lo stato documentale del vostro impianto per verificare che rispetti tutti i requisiti normativi richiesti, evitando decurtazioni di incentivi a causa di inadempienze che potrebbero essere riscontrate durante i sopralluoghi da parte del GSE.

Lo staff di Flo.Ren rimane a disposizione per parlare del vostro caso specifico per gestire al meglio il vostro impianto sotto il profilo tecnico e normativo.