Il 23 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 il Decreto Del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 contenente il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”, che è entrato in vigore il 6 aprile 2017. Il nuovo regolamento sostituisce il D.P.R. 9 luglio 2010, n.139, abrogato dall’articolo 19.

Come interviene il nuovo DPR 31/2017

Fino ad oggi attraverso l’art. 146 del D.Lgs 42/2004 è stata regolamentata l’autorizzazione paesaggistica. Tale decreto prevede l’obbligo di sottoporre all’ente preposto (generalmente il Comune) i progetti delle opere da eseguire per accertarne la compatibilità paesaggistica in specifiche aree soggette a tale tutela (parchi, coste, …) e quindi ottenere il rilascio dell’autorizzazione (secondo l’iter procedurale art. 148 D.Lgs. 42/2004). Già l’art. 149 stabilisce alcuni interventi esenti da tale autorizzazione, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo.

Inoltre il D.P.R. 139/2010 individua una serie di interventi di lieve entità che prevedono una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, come interventi per installare pannelli solari, termici e fotovoltaici, fino ad una superficie di 25 m2, con l’esclusione delle zone territoriali omogenee A di cui all’art 2 del DM n. 1444/1968, nonché delle zone quali ville, giardini, parchi, centri e nuclei storici, sottoposte a vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (le aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 42/2004).

Il nuovo D.P.R. 31/2017 amplia l’elenco degli interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica e quello degli interventi di lieve entità per i quali occorre soltanto l’autorizzazione paesaggistica semplificata: nell’allegato A al nuovo D.P.R. sono inseriti gli interventi di lieve entità, soggetti a vincolo paesaggistico e per i quali non sarà necessaria alcuna autorizzazione; nell’allegato B del nuovo D.P.R. sono elencati gli interventi che richiedono la procedura semplificata (che sostituiscono quelli previsti nel decreto n. 139/2010).

In particolare, non sarà più necessaria l’autorizzazione paesaggistica (neppure in forma semplificata) per gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nelle coperture degli edifici, o posti su tetti piani in modo tale da non essere visibili all’esterno, a prescindere dalla potenza dell’impianto e dal fatto che esso ricada o meno all’interno di agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Questo nuovo Regolamento assume importanza anche per l’ulteriore impulso che potrebbe dare agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su immobili o ad aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni cultuali e del paesaggio).

Interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica

Nell’allegato A, come già accennato, sono elencati i 31 interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica. Di seguito alcuni esempi riferiti principalmente all’ambito di produzione e risparmio energetico:

  • installazione di pannelli solari, sia termici che fotovoltaici, a servizio di singoli edifici, non visibili dagli spazi pubblici esterni, sia su tetti piani che integrati o aderenti sulle coperture;
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio – ad esempio condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, etc – purché non visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati.

Interventi con autorizzazione semplificata

Nell’allegato B sono individuati i 42 interventi per i quali è necessario solo l’autorizzazione paesaggistica semplificata, ritenuti di lieve impatto sul territorio. Di seguito alcuni esempi riferiti principalmente all’ambito di produzione e risparmio energetico:

  • installazione di pannelli solari, sia termici che fotovoltaici con le caratteristiche sopra esposte, condotti su beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004, o realizzati su coperture piane in posizioni visibili agli spazi esterni;
  • installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a mt 1,50 e diametro non superiore a mt 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico¬ architettonico o storico¬ testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio – ad esempio condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, etc – se visibili dagli spazi pubblici esterni

 

Questo nuovo DPR potrebbe risolvere le problematiche burocratiche sorte tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e il Ministero dell’Ambiente, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) nel caso di installazione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni in aree vincolate.

Già dal vigente DM 19 maggio 2015 era stato eliminato l’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW, con l’esclusione degli interventi su immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 42/2004.

In definitiva, oggi i criteri in base ai quali verificare se un’opera sarà esente da autorizzazione paesaggistica, con riferimento agli impianti fotovoltaici, non sarà più la potenza, o la superficie occupata, ma la visibilità o meno dell’impianto dall’esterno e la integrazione dello stesso nell’edificio.

Procedimenti per l’autorizzazione paesaggistica semplificata

Nel caso in cui, vi sarà la necessità di sottoporre un intervento di efficientamento energetico o di realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di un edificio al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata (ricadendo l’intervento nell’Allegato B al DPR 13 febbraio 2017), il Decreto, come già previsto dalla precedente normativa, stabilisce in 60 giorni la durata della procedura.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Sopraintendente nei termini, si formerà il silenzio-assenso e l’amministrazione sarà tenuta a rilasciare il provvedimento autorizzativo finale.

Il DPR 13 febbraio 2017 non può tuttavia derogare in alcun modo alla vigente normativa edilizia per la realizzazione degli interventi in esso menzionati, e rinvia ad integrazioni e specificazioni sulle modalità di realizzazione delle opere che dovranno essere stabilite dai piani paesaggistici locali.

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