DICEMBRE 2025
Rinvio obbligo di installazione del CCI
Con la deliberazione 564/2025, il 23/12/2025 l’Autorità ha disposto la proroga dei termini precedentemente stabiliti dalla deliberazione 385/2025. Di seguito un riepilogo.
Impianti di produzione esistenti:
• Potenza > 1 MW: i produttori devono completare l’adeguamento e comunicarne l’avvenuta esecuzione al DSO entro il 31/12/2026 (in precedenza 28/02/2026);
• 500 kW < Potenza < 1 MW: adeguamento e comunicazione al DSO entro il 31/12/2027 (in precedenza 28/02/2027);
• 100 kW < Potenza < 500 kW: adeguamento e comunicazione al DSO entro il 31/03/2028 (in precedenza 31/03/2027).
I nuovi coefficienti per le quote di contributo:
500 kW < Potenza < 1 MW, per ciascun impianto di produzione, il contributo forfetario per l’adeguamento è pari al prodotto tra il valore “base” pari a 10.000 € ed il coefficiente calcolato in base alla data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento:
• 1 nel caso di invio entro il 31/12/2026;
• 0,80 nel caso di invio tra il 01/01/2027 e il 28/02/2027;
• 0,40 nel caso di invio tra il 1/03/2027 e il 31/05/2027;
• 0 nel caso di invio successivo al 31/05/2027.
100 kW < Potenza < 500 kW, per ciascun impianto di produzione, il contributo forfetario per l’adeguamento è pari al prodotto tra il valore “base” pari a 7.500 € ed il coefficiente calcolato in base alla data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento:
• 1 nel caso di invio entro il 31/01/2027;
• 0,80 nel caso di invio tra il 01/02/2027 e il 31/03/2027;
• 0,40 nel caso di invio tra il 01/04/2027 e il 30/06/2027;
• 0 nel caso di invio successivo al 30/06/2027.
NOVEMBRE 2025
Obbligo di vidimazione del registro di produzione
Il 21/10/2025 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha emesso la Circolare n. 27/2025 che semplifica l’operatività riguardo la vidimazione dei registri di produzione.
Per chi autoconsuma l’energia prodotta non è più obbligatorio far vidimare il registro di produzione dalle dogane entro la fine dell’anno, ma deve comunque averne uno (in formato cartaceo o digitale) sul quale appuntare le letture. Decade cioè solo l’obbligo di vidimazione.
Tale modifica è valida solo per impianti da fonti rinnovabili che non vendono energia, che autoconsumano e che non sono soggetti al pagamento delle accise.
Il registro, anche se non vidimato, deve essere quindi compilato e conservato in impianto, e presentato ai doganieri in fase di una eventuale ispezione.
Tutti gli altri obblighi, quali presentazione delle dichiarazioni dei consumi, tarature dei contatori, ecc., rimangono invariati.
La modifica di tale operatività entra in vigore già da questo dicembre 2025.
In allegato la circolare emessa:
• Circolare n. 27/2025 del 21/10/2025 – pdf
SETTEMBRE 2025
Obbligo di installazione del CCI
per impianti ≥ 100 kW in MT
Il 05/08/2025 ARERA ha emesso la Delibera 385/2025/R/EEL in merito all'obbligo di installazione, per impianti con potenza ≥ 100 kW in MT, del Controllore Centrale di Impianto (CCI), un sistema in grado di modulare la produzione degli impianti fotovoltaici in caso di criticità sulla rete elettrica.
L'intervento ricade nei miglioramenti delle reti elettriche nazionali al fine di evitare blackout come quello che si è verificato in Spagna.
Gli impianti soggetti a tale delibera dovranno necessariamente essere adeguati entro il 31/03/2027. ARERA ha previsto dei ristori per i produttori in quanto l'intervento è particolarmente oneroso.
A breve vi forniremo maggiori informazioni tecniche più dettagliate.
GIUGNO 2025
FER X transitorio – Aggiornate le regole operative
Il 18/06/2025 il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 19 “Approvazione delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024”, cioè il cosiddetto FER X Transitorio, che integra e sostituisce le regole operative emanate a maggio.
Una delle novità riguarda l’esonero la registrazione dell’impianto sul sistema Gaudì di Terna: nella versione di maggio, l’esonero era previsto solo per siti in AT già in possesso di un decreto VIA o di non assoggettabilità alla VIA, mentre nella versione aggiornata ne godono tutti gli impianti con VIA o non assoggettabilità.
Per cui non è necessario che l’impianto sia in stato “Validato” e il Produttore dovrà indicare in fase di domanda “Non disponibile”.
In allegato il decreto e le regole aggiornate:
• DD 18 giugno 2025 – pdf
• Allegato 1 – pdf
• Allegato 2 – pdf
MAGGIO 2025
DM Aree Idonee – Sentenza del TAR Lazio
Su ricorso di ANEV, il TAR Lazio ha emesso una sentenza che ha annullato parte del DM 21 giugno 2024.
Entro 60 giorni, il MASE deve riscrivere i criteri in base ai quali le Regioni devono individuare le aree idonee e non idonee, ma il Ministero potrebbe effettuare un ricorso al Consiglio di Stato.
Alcune Regioni, che sono andate avanti sapendo che il decreto era stato impugnato (Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo), dovranno attendere i nuovi criteri indicati dal Ministero e verificarne la compatibilità con le proprie leggi già approvate, mentre per altre (Emilia Romagna, Lombardia e Umbria) si dovranno attenzionare i progetti di legge sulle aree idonee approvati dalle Giunte regionali.
APRILE 2025
Dichiarazione dei consumi semestrale
Lo scorso aprile 2025 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 43/2025 che modifica il Testo Unico sulle Accise (TUA) riguardo a diversi aspetti che coinvolgono i produttori di energia rinnovabile.
Quello che sembra riguardavi più da vicino è l’imposizione ai soggetti obbligati, che hanno quindi una licenza di officina elettrica, di inviare la dichiarazione dei consumi semestrale e non più solo annuale.
L’obbligo è perciò rivolto solo a chi autoconsuma l’energia prodotta o a chi ha impianti sotto regime di SEU, che cioè vendono l’energia a un consumatore differente dal produttore, e varrà a partire dal 01/01/2026.
Noi stiamo analizzando a fondo il testo del Decreto per individuare tutte le nuove disposizioni e ci stiamo già interfacciando con gli Enti e le associazioni di categoria, anche perché al momento le Dogane non hanno ancora emesso alcuna circolare a riguardo.